Cooperativa è socio accreditato dell’associazione Professione in Famiglia, il sindacato che rappresenta le famiglie che hanno bisogno di assistenza domestica, le imprese che offrono servizi di utilità alla persona e i Procuratori d’aiuto che garantiscono consulenza assistenziale
Dichiarazione sulla validità applicativa dell’accordo sindacale del 28 novembre 2016
che regolamenta le collaborazioni coordinate e continuative in ambito al settore dei servizi di assistenza famigliare integrativa
e sostitutiva e di autenticità sulla regolarità associativa a Professione in Famiglia
Con la seguente dichiarazione, Professione in Famiglia intende precisare che:
- Professione in Famiglia è associazione nazionale di categoria in rappresentanza delle famiglie e delle imprese che forniscono servizi di utilità alla famiglia;
- È stata fondata con Atto Costitutivo e Statuto l’ 11 luglio 2012;
- Codice fiscale 97709930586;
- Il Presidente, legale rappresentante protempore, è il Sig. Aldo Amoretti;
- È In possesso di regolare autorizzazione del Ministero del Lavoro per l’intermediazione di manodopera domestica su tutto il territorio nazionale, così come previsto dall’art. 6, commi 1 e 3 del D. Lgs. n° 276/2003 e successive modifiche e conseguentemente, iscritta e registrata all’Albo delle Agenzie per il lavoro, sezione III, sub-sezione III.1 dal 13 maggio 2014;
- È in possesso di regolare PIN dispositivo INPS per la gestione amministrativa di assunzione, modifica e chiusura del rapporto di lavoro domestico su tutto il territorio nazionale;
Per quanto sopra descritto dichiara che:
- In qualità di rappresentante sindacale delle imprese fornitrici di servizi di assistenza alla persona e delle famiglie utilizzatrici del servizio, ha negoziato e sottoscritto specifico accordo sindacale che regolamenta le collaborazioni coordinate e continuative in ambito al settore dei servizi di assistenza famigliare integrativa e sostitutiva.
- Il suddetto accordo sindacale è stato negoziato e sottoscritto con l’Unione Nazionale Amministratori di Immobili e l’Unione Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali il 28 novembre 2016 e regolarmente depositato al CNEL e al Ministero del Lavoro in data 29 novembre 2016 e pubblicato nell’apposito registro.
- L’accordo agisce su tutto il territorio nazionale.
- La sopracitata regolamentazione è prevista dall’art. 2,comma 2,lettera a) del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.
- In considerazione della maggior rappresentatività nel settore degli agenti negoziali per la validità applicativa, prevista dal D.lgs. citato, si precisa che la figura dell’operatore d’aiuto, regolamentato nell’accordo sindacale, non trova alcun riscontro in altri contratti collettivi nazionali di lavoro, ne per definizione nominale ne per analogia professionale.
- Si ritiene quindi opportuno precisare, che il co. 2 lettera a) dell’ art. 2 del D. Lgs. 81/05, ha significativamente modificato la normativa in essere che assegnava alle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale la rappresentanza dei lavoratori di ogni settore. La norma in parola ha invece attribuito tale rappresentanza sindacale al più corretto e reale principio di “comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Con l’introduzione di questo principio, il legislatore ha voluto rispondere alle giuste istanze dei lavoratori che appartengono a quei nuovi settori di attività, i cui interessi non sono rappresentati e disciplinati dal contesto generale dei CCNL. - Professione in Famiglia, su esplicito mandato negoziale ricevuto dalle imprese del settore, ritiene quindi di essere nel pieno status di diritto rappresentativo.
- Si precisa altresì che l’operatore d’aiuto interviene per un tempo limitato la cui durata è conseguente alle esigenza delle famiglie, in casi di urgenza, straordinarietà e non programmabilità del servizio e che per tali condizioni la forma della collaborazione coordinata e continuativa è l’unica forma adottabile. Si precisa che il grado di autonomia dell’operatore nel definire le forme del servizio direttamente con il cliente dell’impresa datrice di lavoro e che il rapporto con l’impresa è quello di coordinamento e non di etero organizzazione. Essendo quindi una prestazione di servizio coordinato dall’impresa, riteniamo non si configuri la forma illecita di interposizione di manodopera.
- Sottolineiamo inoltre che figure similari all’operatore d’aiuto riscontrabili nel lavoro domestico non possono essere alle dipendenze di una impresa se non per il caso di Agenzie di somministrazione debitamente autorizzate e che i ccnl del settore socio-sanitario-assistenziale non prevedono declaratorie o inquadramenti similari.
- Precisiamo oltremodo che il servizio regolamentato è da considerarsi esplicitamente “extra-sanitario”, non rientrando quindi in attività lesive della corretta concorrenza in caso di pubblici bandi di appalto per l’assistenza socio-sanitaria.
In conclusione
Professione in Famiglia attesta che la società cooperativa SIAMO è regolarmente iscritta all’associazione dalla data del 22/03/2018 attraverso la sottoscrizione di delega di mandato associativo per la cura degli interessi sindacali e di successivi rinnovi e/o integrazioni.
Che la documentazione originale dell’iscrizione associativa e dei rinnovi annuali è in suo possesso, quindi esigibile.
Come è noto l’art.39 della Costituzione prevede che i sindacati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Conseguentemente, l’eventuale disconoscimento de predetto principio costituzionale che andrebbe a violare i principi fondamentale del nostro ordinamento, andrebbe a legittimare la giusta reazione e iniziativa dell’Associazione Professione in Famiglia in sede giudiziaria.
In quanto aderente quindi è tenuta al rispetto integrale di quanto previsto nell’articolato contrattuale e autorizzata pertanto all’assunzione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa degli operatori d’aiuto, non inficiando il dovere di applicazione contrattuale di altri suoi dipendenti a cui verrà applicato il ccnl di settore corrispondente o altre forme legalmente ammesse.
Si autorizza pertanto l’azienda aderente ad esibire la presente dichiarazione quale forma di documentazione utile alla liceità sindacale e associativa.
Roma, 22/03/2018
Il Presidente di Professione in Famiglia
Aldo Amoretti